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LE CONTESTAZIONI DELLE BOLLETTE IDRICHE

COME E QUANDO CONTESTARE BOLLETTE, SOLLECITI ED INGIUNZIONI FISCALI

Le bollette dei gestori idrici, non sempre di agevole lettura, possono presentare errori di calcolo o di rilevazione e contenere, per diverse ragioni non sempre imputabili ai fornitori, l’indicazione di consumi eccessivi e richieste di somme non dovute e/o prescritte. Può anche verificarsi che, improvvisamente, siano recapitate richieste di pagamento particolarmente esose e difformi dalle precedenti bollette. Le ipotesi che possono presentarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

 

MAXIBOLLETTE CONSUMI RELATIVI AD ANNI PREGRESSI E CONGUAGLI

Si tratta del caso in cui il gestore idrico recapita una bolletta contenente consumi risalenti ad anni passati e che, per tale motivo, può sommare importi rilevanti. Occorre effettuare, a questo punto, il conteggio degli importi e degli anni di riferimento dei consumi, anche se stimati, considerando, in primis, l’istituto della prescrizione, a cui certamente non si sottraggono i crediti inerenti i consumi idrici. L’art. 1 c. 4 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto una riforma per cui per le bollette della luce, dell’acqua e del gas, il termine di prescrizione è ridotto da 5 a 2 anni.

  • Le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.
  • La riforma dei termini di prescrizione, da 5 a 2 anni, interessa anche i conguagli, ed il termine riguarda sia i consumatori, cioè le famiglie e gli utenti privati, che le microimprese, i professionisti e le società.
  • Le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni.

la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’importo del canone da corrispondere deve essere quantificato previa misurazione a contatore censurando la prassi con cui nelle bollette viene addebitato un importo forfettario a prescindere dagli effettivi consumi, conformemente al principio di corrispettività proprio di un contratto sinallagmatico quale quello di somministrazione dell’acqua.

 

MAXIBOLLETTE PER PERDITA IDRICA

Non è infrequente l’ipotesi in cui la maggiorazione degli importi addebitati in bolletta sia la diretta conseguenza di perdite idriche anche occulte.
In termini generali, i contratti con i gestori idrici stabiliscono che qualora vi siano dei guasti che si verificano a monte del contatore, dovranno essere riparati dal gestore in quanto responsabile ex art. 2051 c.c. con relativo addebito dei costi.

Quanto alle tubazioni, invece, situate dopo il contatore, queste, salvo deroga contrattuale, sono da considerarsi di esclusiva proprietà privata, spettando dunque all’utente farsi carico dei costi per l’eventuale riparazione.

Allorquando si verifichi una perdita, o dalla scoperta della stessa se occulta, è necessario contattare il gestore, tenuto ad attivarsi nel rispetto dei doveri di diligenza contrattuale.

Ciascun utente ha il compito di provvedere alla manutenzione del proprio impianto idrico al fine di prevenire perdite e guasti, tuttavia, quando le problematiche che interessano tubature ubicate nella proprietà privata non siano chiaramente visibili e siano dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili, non dipendenti da responsabilità dell’utente, i gestori dovrebbero consentire una procedura di sgravio o, comunque, agevolazioni in bolletta.

Appare evidente che il consumo idrico determinato da perdita non consenta di ritenerlo equiparabile ad un utilizzo, pertanto, qualora detto consumo venga comunque addebitato, è possibile contestarne la quantificazione in bolletta.

Come già stabilito in diverse occasioni in sede giudiziaria, se la perdita riguarda le tubazioni all’interno di una proprietà privata, al ricorrere delle condizioni citate, il consumo eccessivo non può essere addebitato all’utente in buona fede.

 

MALFUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Nel caso in cui si riceva una bolletta dell’acqua di importo eccessivo o comunque sproporzionato rispetto alla media dei propri consumi, è importante segnalarlo al gestore idrico che, nel rispetto del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, è tenuto ad effettuare una verifica sul contatore per accertare eventuali guasti o malfunzionamenti.
Nei contratti di somministrazione, come quello di fornitura dell’acqua, caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
Ciò significa che, allorquando l’utente contesti la perfetta funzionalità del contatore o l’esistenza di un malfunzionamento, sarà il gestore a dover dimostrarne, al contrario, la perfetta funzionalità.

Lo stesso principio può dirsi applicabile alle contestazioni circa l’erroneità dei calcoli ed alle modalità di effettuazione degli stessi.

Se il malfunzionamento del misuratore e l’erroneità dei conteggi non vengono riconosciuti bonariamente è possibile intraprendere un’azione legale innanzi agli organi preposti, fino a ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della competenza da stabilirsi con riguardo al valore della causa.

Ai fini della risoluzione della controversia sorta tra il gestore, che pretenda il pagamento del corrispettivo, e l’utente, che lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l’affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, trova applicazione il criterio di ripartizione dell’onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l’esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura.

In definitiva, in caso di contestazione, grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

 

L’INGIUNZIONE FISCALE

Può verificarsi che il gestore idrico emetta un’ingiunzione fiscale.

L’ingiunzione fiscale appare consentita laddove esista un provvedimento normativo attributivo del potere in capo al gestore della possibilità di ingiungere all’utente il pagamento del proprio asserito credito, considerato certo, liquido ed esigibile, senza necessità di adire alcun giudice, pertanto, senza il preventivo controllo dell’autorità giudiziaria.

Fermo restando che la legittimità del potere attribuito ad alcuni gestori idrici è contestata da più parti e che esistono precedenti giurisprudenziali con cui si è dichiarata l’illegittimità di detta attribuzione, certamente le ingiunzioni fiscali sono opponibili davanti al giudice, sia esso il Giudice di Pace che il Tribunale ordinario a seconda del valore dell’ingiunzione.

L’opposizione può essere proposta sia per ragioni attinenti l’erroneità dei calcoli, la prescrizione del diritto di credito, l’attribuzione di consumi forfettari nonché di somme eccedenti a causa di perdite occulte, che per ragioni di diritto, circa la legittimità di detta procedura di recupero.

Nonostante la dicitura riportata nelle ingiunzioni fiscali, ossia che l’opposizione debba essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il ricorso al giudice non è soggetto ad alcun termine, trattandosi propriamente di azione di accertamento negativo del credito del gestore idrico.

 

 IL DECRETO INGIUNTIVO

Può anche verificarsi che il gestore idrico provveda a richiedere al Tribunale o al Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo che notificherà all’utente.

Anche in questi casi, qualora si ritenesse non dovuta la somma ingiunta, è necessario proporre opposizione al Giudice competente.

L’opposizione dovrà essere proposta tempestivamente, ossia entro 4o giorni dalla notifica e potranno essere fatte valere tutte le contestazioni procedurali e di merito, inclusa la prescrzione del diritto di credito o le questioni attinenti a malfunzionamento del misuratore e/o l’esubero di consumi per perdite idriche.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Si segnalano i seguenti precedenti giurisprudenziali:

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sentenza n. 23699/2016

In caso di contestazione, grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore sia (stato) perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

TRIBUNALE DI LATINA, sentenza n. 763/2018

L’onere del gestore del servizio idrico di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste in considerazione dell’assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall’utente.

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, sentenza n. 599/2020

Spetta al fornitore del servizio idrico dimostrare il buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura. Il fruitore, invece, dovrà provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto.

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, sentenza n. 96/2023

Non è sufficiente allegare la semplice lettura del contatore, essendo necessario, invece, che la compagnia erogatrice dimostri il corretto funzionamento anche e soprattutto attraverso un esame dello stesso nel contraddittorio delle parti.