Via Cavour 36 - 03100 - Frosinone - Italia

DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO: UNA MISURA SEVERA MA REVOCABILE AL MUTARE DEI PRESUPPOSTI

In tema di responsabilità genitoriale, il Tribunale ordinario, nel procedimento di separazione, può disporre la decadenza ex art. 330 c.c. anche in contrasto con il parere dei Servizi sociali e del Curatore speciale dei minori, qualora ritenga prevalente l’esigenza di tutela dell’equilibrio psicofisico dei figli, senza escludere la possibilità di successiva revoca al mutare delle condizioni”. 

 

Con sentenza n. 8899/2025 del 6 giugno 2025, il Tribunale Ordinario di Roma – Prima Sezione Civile – ha pronunciato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sui due figli minori, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale. 

Il provvedimento assume particolare rilievo per almeno tre motivi: 1) è stato adottato dal Tribunale civile ordinario e non dal Tribunale per i Minorenni – 2) è in contrasto con il parere dei Servizi sociali e del Curatore speciale dei minori – 3) mantiene al genitore decaduto un diritto di frequentazione, subordinato a specifiche condizioni.

La vicenda e la decisione

Il padre, A. R., già condannato in sede penale per estorsione con uso di minaccia ed arma impropria ai danni della moglie e con una lunga storia di tossicodipendenza ed alcolismo, è stato ritenuto non idoneo all’esercizio della funzione genitoriale, sulla base di una molteplicità di elementi: dalle sentenze penali, alle risultanze delle relazioni sociali e sanitarie, che evidenziavano danni gravi e persistenti sul piano emotivo e psicologico nei figli minori (enuresi, ansia, disturbo depressivo da violenza assistita), nonché l’interruzione del percorso di disintossicazione da parte del genitore.

Nonostante il parere non favorevole alla decadenza espresso sia dal Servizio Sociale competente sia dal Curatore speciale dei minori – i quali evidenziavano il rischio che tale misura potesse incidere negativamente sull’equilibrio dei minori – il Tribunale ha ritenuto che l’assenza di consapevolezza, ravvedimento e motivazione al recupero da parte del padre, unita all’evidente compromissione dell’equilibrio psicofisico dei minori, rendessero inevitabile la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c..

Persistenza del diritto di visita e possibilità di revoca della decadenza

Pur pronunciando la decadenza, il Tribunale ha comunque riconosciuto la persistenza di un “significativo legame affettivo” tra padre e figli e per questo motivo è stata mantenuta la possibilità per il padre di incontrare i figli, due volte a settimana e durante alcune festività, sempre alla presenza dei nonni paterni e con il supporto di un servizio educativo domiciliare (SISMIF – Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori in Famiglia).

Infine, il Tribunale non ha escluso la possibilità di revoca della decadenza: è stato infatti espressamente previsto che, qualora il padre intraprenda un percorso di recupero serio, stabile e verificabile, la responsabilità genitoriale potrà essere riattribuita, previa nuova valutazione.

L’equilibrio tra protezione e mantenimento dei legami familiari si ritiene essere stato perseguito attraverso una misura forte, ma al contempo reversibile e graduata, che lascia spazio a un possibile recupero del ruolo genitoriale.